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Articolo 2259 del Codice Civile

L’ art. 2259 del Codice Civile è rubricato “Revoca della facoltà di amministrare“.

La revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.

L’amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato.

La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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