Articolo 1781 del Codice Civile
L’ art. 1781 del Codice Civile è rubricato “Diritti del depositario“.
Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.
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