Articolo 1782 del Codice Civile

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L' art. 1782 del Codice Civile è rubricato “Deposito irregolare".

Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità.

In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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