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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 601 del Codice di procedura civile

Articolo 601 del Codice di procedura civile

L’articolo 601 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Divisione”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se si deve procedere alla divisione, l’esecuzione è sospesa finchè sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all’articolo 627.

Avvenuta la divisione, la vendita o l’assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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