Articolo 602 del Codice di procedura civile

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L'articolo 602 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Modo dell'espropriazione"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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