Articolo 601 del Codice di procedura civile

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L'articolo 601 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Divisione"

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione è sospesa finchè sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627.

Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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