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Articolo 1959 del Codice Civile

L’ art. 1959 del Codice Civile è rubricato “Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo“.

Se, dopo l’accettazione dell’incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l’incarico non può essere costretto ad eseguirlo.

Si applica inoltre la disposizione dell’art. 1956.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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