Articolo 1958 del Codice Civile

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L' art. 1958 del Codice Civile è rubricato “Effetti del mandato di credito".

Se una persona si obbliga verso un'altra, che le ha conferito l'incarico, a fare credito a un terzo, in nome e per conto proprio, quella che ha dato l'incarico risponde come fideiussore di un debito futuro.

Colui che ha accettato l'incarico non può rinunziarvi, ma chi l'ha conferito può revocarlo, salvo l'obbligo di risarcire il danno all'altra parte.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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