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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 22 del Codice di procedura civile

Articolo 22 del Codice di procedura civile

L’articolo 22 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Foro per le cause ereditarie”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

È competente il giudice del luogo dell’aperta successione per le cause:
1) relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;
2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purché proposte entro un biennio dalla divisione;
3) relative a crediti verso il defunto o legati dovuti dall’erede, purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall’apertura della successione;
4) contro l’esecutore testamentario, purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.

Se la successione si è aperta fuori del Regno, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nel Regno, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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