L'articolo 23 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Foro per le cause ereditarie".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.
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