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Articolo 562 del Codice Civile

L L’ art. 562 del Codice Civile è rubricato “ Insolvenza del donatario soggetto a riduzione ”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 562 del Codice Civile italiano: 
Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563,e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente

Versione precedente
Articolo modificato come sopra con L. 182/2025.

Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l’acquirente, e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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