Articolo 561 del Codice Civile

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L' art. 561 del Codice Civile è rubricato “ Restituzione degli immobili”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo 561 del Codice Civile italiano:
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri.

I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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