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Articolo 930 del Codice Civile

L’ art. 930 del Codice Civile è rubricato “Premio dovuto al ritrovatore”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede gli € 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Breve spiegazione

L’articolo in esame prevede un premio al ritrovatore di un bene smarrito pari a 1/10 della somma ritrovata oppure di 1/10 del prezzo della cosa ritrovata, in termini semplici 10% del valore. 
Il secondo comma specifica che tale percentuale si applica fino all’importo di 5,16 euro, per l’importo che eccede si applica un premio di 1/20, tradotto in termini percentuali: del 5%.
Facciamo degli esempi:
  1. ritrovamento di somma di denaro: a Tizio involontariamente cadono 100 euro dal portafoglio, Caio accorgendosi li raccoglie e li riconsegna a Tizio. In questo caso Tizio avrebbe diritto a 5,26 € di ricompensa, cioè il 10% fino a 5,16 euro e il 5% su 94,84 euro, cioè (100-5,16 euro); 
  2. Stessa cosa vale in caso di ritrovamento della cosa, in tale ipotesi si prenderà come riferimento il valore del bene. Esempio: Tizio si dimentica il proprio smartphone sul treno, Caio lo ritrova e lo riconsegna. In questo caso si valuta il valore del bene, quindi se ipoteticamente il cellulare ha un valore di 100 euro, anche in questo caso avrà diritto a 5,26 euro di premio;
Il terzo comma infine espone che se la cosa non ha valore commerciale, si pensi ad esempio a un oggetto che ha valore affettivo, il premio sarà indicato dal giudice.
Chiaramente il ritrovatore può rinunciare a questi premi.
 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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