L' art. 929 del Codice Civile è rubricato “Acquisto di proprietà della cosa ritrovata”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.
Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
Breve spiegazione:
L’articolo 929 disciplina l’acquisto della proprietà a titolo originario della cosa ritrovata. Non si tratta di “occupazione”, perché quest’ultima riguarda beni res nullius , cioè privi di proprietario; la cosa smarrita, invece, appartiene ancora a qualcuno, anche se non identificato al momento del ritrovamento.
Dopo il ritrovamento, come stabilito dall’art. 927 c.c., la cosa deve essere consegnata al sindaco del Comune in cui è stata trovata.
L’art. 928 c.c. prevede poi che il sindaco pubblichi l’avviso di ritrovamento per due domeniche successive nell’albo pretorio del Comune, per permettere al proprietario di presentarsi.
Se entro un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione il proprietario non si presenta, la cosa diventa di proprietà del ritrovatore.
Se è stata necessaria la vendita della cosa (ad esempio perché deperibile o costosa da conservare), il ritrovatore acquista il prezzo ricavato dalla vendita anziché il bene.
Il secondo comma stabilisce che sia il proprietario (se si presenta per recuperare la cosa) sia il ritrovatore (se ne diventa proprietario o riceve il prezzo) devono rimborsare tutte le “spese occorse” (come può essere la custodia, la conservazione e la pubblicazione dell’avviso nell’albo pretorio).
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