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Articolo 11 preleggi del Codice Civile

L’articolo 11 delle preleggi del Codice Civile é rubricato con il nome “Efficacia della legge nel tempo” .

Questo articolo afferma un concetto fondamentale la cosiddetta irretroattività della legge nel tempo, cioè gli effetti della legge possono prodursi solo per i fatti successivi alla sua emanazione. 

Per esempio, nel diritto penale non si può punire un fatto che, al momento in cui è stato commesso, non costituiva reato. Tuttavia, vi sono eccezioni: alcune norme penali possono avere effetto retroattivo, ad esempio quelle più favorevoli all’imputato (cd. favor rei). 

Riporto qui sotto il testo dell‘articolo 11 delle preleggi del Codice Civile italiano: 

La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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