Articolo 9 del Codice Penale
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Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto
per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte7 o l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel
minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il
colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità
europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia,
sempre che l’estradizione di lui non sia stata conceduta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello
Stato in cui egli ha commesso il delitto.

