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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 267 del Codice di procedura civile

Articolo 267 del Codice di procedura civile

L’articolo 267 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Costituzione del terzo interveniente”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Per intervenire nel processo a norma dell’articolo 105, il terzo deve costituirsi depositando una comparsa formata a norma dell’articolo 167 con i documenti e la procura.

Il cancelliere dà notizia dell’intervento alle altre parti.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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