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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 265 del Codice di procedura civile

Articolo 265 del Codice di procedura civile

L’articolo 265 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Giuramento”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta o rimane contumace. Si applica in tal caso la disposizione dell’articolo 241.

Il collegio può altresì ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si può o non si suole richiedere ricevuta; ma può anche ammetterle senza giuramento, quando sono verosimili e ragionevoli.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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