Articolo 684 del Codice Civile
Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:
Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo.
Breve spiegazione:
Poniamo invece il caso in cui Tizio, che alla morte di Caio diventerà erede, venuto a conoscenza dell’esistenza di disposizioni testamentarie a lui sfavorevoli, distrugga il testamento contro la volontà di Caio o cancelli e laceri alcune disposizioni. In tale ipotesi la distruzione non integra una revoca del testamento, poiché la revoca può provenire esclusivamente dal testatore. Pertanto il testamento deve considerarsi ancora valido ed efficace; tuttavia, grava sugli eredi che intendono avvalersene l’onere di provare sia che la distruzione non sia avvenuta per volontà del de cuius, sia il contenuto delle disposizioni testamentarie, che dovrà essere ricostruito con i mezzi di prova ammessi (copie, testimoniale ecc).
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