L' art. 685 del Codice Civile è rubricato “ Effetti del ritiro del testamento segreto ”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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Il ritiro del testamento segreto, a opera del testatore, dalle mani del notaio o dell'archivista presso cui si trova depositato, non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria può valere come testamento olografo.
Breve spiegazione:
L’articolo 685 c.c. disciplina gli effetti del ritiro del testamento segreto da parte del testatore.
Il testamento segreto è redatto dal testatore mediante scrittura autografa oppure con mezzi meccanici, sottoscritto dal medesimo, chiuso in una busta sigillata e consegnato al notaio, che ne redige verbale alla presenza di due testimoni.
Ai sensi dell’art. 685 c.c., il ritiro del testamento segreto dalle mani del notaio o dell’archivista non importa di per sé la revocazione del testamento, qualora esso possa valere come testamento olografo. In tal caso, il testamento deve presentare tutti i requisiti richiesti per quest’ultimo, ossia scrittura autografa, sottoscrizione e data.
In mancanza di tali requisiti, il ritiro determina la revoca del testamento.
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Ai sensi dell’art. 685 c.c., il ritiro del testamento segreto dalle mani del notaio o dell’archivista non importa di per sé la revocazione del testamento, qualora esso possa valere come testamento olografo. In tal caso, il testamento deve presentare tutti i requisiti richiesti per quest’ultimo, ossia scrittura autografa, sottoscrizione e data.
In mancanza di tali requisiti, il ritiro determina la revoca del testamento.
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