Articolo 684 del Codice Civile

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L' art. 684 del Codice Civile è rubricato “ Distruzione del testamento olografo ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo.

Breve spiegazione:

L’articolo 684 c.c. disciplina gli effetti della distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento olografo, stabilendo che queste condotte comportano la revoca totale o parziale del testamento. Si tratta di una presunzione di revoca, fondata sull’idea che l’alterazione materiale dell’atto esprima la volontà del testatore di eliminarne gli effetti. Ricordo che il testamento olografo è quella forma di testamento scritta di pugno dal testatore, per approfondire si rinvia all’articolo 602 del Codice Civile.

La seconda parte dell’articolo introduce un’importante eccezione, stabilendo che la revoca non opera qualora si provi che la distruzione, lacerazione o cancellazione non è stata compiuta dal testatore né con il suo consenso. In tal caso, l’onere della prova grava su chi intende far valere la validità del testamento.

Esempio: Caio redige il proprio testamento. Successivamente Caio cancella alcune disposizioni. In tal caso il testamento non deve ritenersi totalmente revocato, bensì revocato parzialmente, limitatamente alle disposizioni cancellate o distrutte, purché dal comportamento del testatore emerga con certezza l’animus revocandi riferito solo a tali clausole; le restanti disposizioni conservano quindi la loro efficacia.

Poniamo invece il caso in cui Tizio, che alla morte di Caio diventerà erede, venuto a conoscenza dell’esistenza di disposizioni testamentarie a lui sfavorevoli, distrugga il testamento contro la volontà di Caio o cancelli e laceri alcune disposizioni. In tale ipotesi la distruzione non integra una revoca del testamento, poiché la revoca può provenire esclusivamente dal testatore. Pertanto il testamento deve considerarsi ancora valido ed efficace; tuttavia, grava sugli eredi che intendono avvalersene l’onere di provare sia che la distruzione non sia avvenuta per volontà del de cuius, sia il contenuto delle disposizioni testamentarie, che dovrà essere ricostruito con i mezzi di prova ammessi (copie, testimoniale ecc). 



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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