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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 314 del Codice Civile

Articolo 314 del Codice Civile

L’articolo 314 del Codice Civile è rubricato “Pubblicità”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 314 del Codice Civile italiano: 

La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.

Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.

L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l’adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata
qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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