Articolo 313 del Codice Civile

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L'articolo 313 del Codice Civile è rubricato “Provvedimento del tribunale”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 313 del Codice Civile italiano: 
Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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