Articolo 312 del Codice Civile

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L'articolo 312 del Codice Civile è rubricato “Accertamenti del tribunale”.

Riportiamo qui sotto il testo dell'articolo 312 del Codice Civile italiano: 
Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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