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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 498 del Codice di procedura civile

Articolo 498 del Codice di procedura civile

L’articolo 498 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Avviso ai creditori iscritti”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Debbono essere avvertiti dell’espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.

A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l’indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.

In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull’istanza di assegnazione o di vendita.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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