Articolo 497 del Codice di procedura civile

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L'articolo 497 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Cessazione dell'efficacia del pignoramento". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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