L'articolo 497 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Cessazione dell'efficacia del pignoramento".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita.
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