L'articolo 496 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Riduzione del pignoramento".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.
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