Articolo 2166 del Codice Civile
L’ art. 2166 del Codice Civile è rubricato “Obblighi del concedente“.
Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale è destinato.
Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

