Articolo 2167 del Codice Civile

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L' art. 2167 del Codice Civile è rubricato “Obblighi del colono".

Il colono deve prestare il lavoro proprio secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione.

Egli deve custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività; deve altresì custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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