Articolo 2168 del Codice Civile

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L' art. 2168 del Codice Civile è rubricato “Morte di una delle parti".

La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente.

In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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