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Articolo 1156 del Codice Civile

L’ art. 1156 del Codice Civile è rubricato “Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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