Articolo 1157 del Codice Civile

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L' art. 1157 del Codice Civile è rubricato “Possesso di titoli di credito".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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