L' art. 1158 del Codice Civile è rubricato “Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
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