L' art. 1156 del Codice Civile è rubricato “Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri.
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