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Articolo 1201 del Codice Civile

L’ art. 1201 del Codice Civile è rubricato “Surrogazione per volontà del creditore“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

Breve spiegazione:

L’articolo in esame disciplina la surrogazione per volontà del creditore. Essa si verifica quando un terzo paga il debito al posto del debitore e il creditore, con dichiarazione espressa e contestuale al pagamento, decide di surrogare il terzo nei propri diritti verso il debitore.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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