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Articolo 1247 del Codice Civile

L’ art. 1247 del Codice Civile è rubricato “Compensazione opposta da terzi garanti“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.

Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un’ipoteca o un pegno.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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