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Articolo 1340 del Codice Civile

L’ art. 1340 del Codice Civile è rubricato “ Clausole d’uso “.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le clausole d’uso s’intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.

Breve spiegazione:

L’art. 1340 c.c. stabilisce che le clausole d’uso si applicano al contratto anche se non sono espressamente scritte, inserendosi automaticamente nel contenuto del contratto, salvo che risulti che non sono state volute dalle parti. 
Le clausole d’uso sono quelle regole che si applicano normalmente a un certo tipo di contratto o in un determinato settore. Non sono norme giuridiche, ma una prassi consolidata, caratterizzata dalla ripetitività e riconosciuta come abituale in quel tipo di contratto.
 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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