Articolo 1339 del Codice Civile

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L' art. 1339 del Codice Civile è rubricato “Inserzione automatica di clausole".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge o da norme corporative, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.

Breve spiegazione:

L’art. 1339 c.c. stabilisce che le clausole e i prezzi imposti dalla legge o da norme corporative (non piú esistenti) entrano automaticamente di diritto nel contratto, anche se le parti non li hanno previsti. Inoltre, se le parti hanno inserito una clausola diversa o contraria, questa viene sostituita da quella imposta dalla legge. 

Ad esempio se la legge impone un prezzo minimo per un determinato prodotto e nel contratto le parti pattuiscono un prezzo piú basso, questo verrà sostituito con il prezzo minimo stabilito dalla legge. 



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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