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Articolo 1357 del Codice Civile

L’ art. 1357 del Codice Civile è rubricato “Atti di disposizione in pendenza della condizione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.

 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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