Articolo 1356 del Codice Civile

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L' art. 1356 del Codice Civile è rubricato “Pendenza della condizione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi.

L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi.
 


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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