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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1406 del Codice Civile

Articolo 1406 del Codice Civile

L’ art. 1406 del Codice Civile è rubricato “Nozione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta.

Breve spiegazione:

L’articolo 1406 apre il Capo VIII denominato “Della cessione del contratto” e fornisce la nozione di cessione del contratto. La cessione del contratto si ha quanto una delle due parti contraenti sostituisce a sè un terzo nel contratto con le relative prestazioni, purchè queste non siano state ancora eseguite e l’altra parte consente il suo ingresso nel contratto. 




Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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