Novità

21 Agosto 2026
Seguici
0

Carrello

Nessun prodotto nel carrello.

Hai necessità di una consulenza legale? Accedi all’area dedicata

AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1406 del Codice Civile

Articolo 1406 del Codice Civile

L’ art. 1406 del Codice Civile è rubricato “Nozione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta.

Breve spiegazione:

L’articolo 1406 apre il Capo VIII denominato “Della cessione del contratto” e fornisce la nozione di cessione del contratto. La cessione del contratto si ha quanto una delle due parti contraenti sostituisce a sè un terzo nel contratto con le relative prestazioni, purchè queste non siano state ancora eseguite e l’altra parte consente il suo ingresso nel contratto. 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

Condividi:

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Post correlati

AvvocatoDigitale.com
Panoramica privacy

Questo sito web utilizza i cookie per offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie vengono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni quali riconoscerti quando ritorni sul nostro sito e aiutare il nostro team a comprendere quali sezioni del sito trovi più interessanti e utili.