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Articolo 15 del Codice Civile

L’articolo 15 del Codice Civile é rubricato “Revoca dell’atto costitutivo della fondazione”. Stabilisce la revoca di cui all’articolo precedente, ossia la revoca dell’atto costitutivo della fondazione, che abbiamo visto é possibile costituirla anche per testamento.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 15 del Codice Civile italiano: 

L’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta.

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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