L'articolo 14 del Codice Civile é rubricato “Atto Costitutivo” e riguarda l’atto costituito di fondazione e associazioni devono essere costituite per atto pubblico.
Il secondo comma afferma che la fondazione può essere disposta anche per testamento. Pertanto il testamento stesso é atto costitutivo.
Il secondo comma afferma che la fondazione può essere disposta anche per testamento. Pertanto il testamento stesso é atto costitutivo.
Riporto qui sotto il testo dell'articolo 14 del Codice Civile italiano:
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Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione può essere disposta anche con testamento.
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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda
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