Articolo 1778 del Codice Civile
L’ art. 1778 del Codice Civile è rubricato “Cosa proveniente da reato“.
Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di sé.
Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione.
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