Articolo 1779 del Codice Civile

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L' art. 1779 del Codice Civile è rubricato “Cosa propria del depositario".

Il depositario è liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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