Articolo 1778 del Codice Civile

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L' art. 1778 del Codice Civile è rubricato “Cosa proveniente da reato".

Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di sé.

Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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