Articolo 1791 del Codice Civile
L’ art. 1791 del Codice Civile è rubricato “Nota di pegno“.
Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall’articolo precedente.
La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.
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