Articolo 1792 del Codice Civile

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L' art. 1792 del Codice Civile è rubricato “Intestazione e circolazione dei titoli".

La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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