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16 Ottobre 2026
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Articolo 1817 del Codice Civile

L’ art. 1816 del Codice Civile è rubricato “Termine per la restituzione fissato dal giudice“.

Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.

Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.


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