Articolo 1816 del Codice Civile

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L' art. 1816 del Codice Civile è rubricato “Termine per la restituzione fissato dalle parti".

Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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